A valle di un ricorso avverso l’aggiudicazione di una concessione avente ad oggetto la riqualificazione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semafori e di sistemi intelligenti (smart city), la sentenza in commento, del TAR Milano, ha offerto importanti indicazioni in punto di modalità d’interpretazione degli atti di gara e dell’offerta tecnica.
La censura sull’offerta tecnica e la motivazione in sentenza
Nella fattispecie, una delle censure verteva sul punteggio attribuito all’offerta dell’aggiudicataria (assistita in giudizio dal nostro Studio), la quale avrebbe, ad avviso della ricorrente, offerto l’installazione di un sistema tecnico completamente diverso da quello previsto nella lex specialis di gara. ll chè (sempre ad avviso della ricorrente) avrebbe dovuto determinare l’ azzeramento del punteggio tecnico sul punto.
Il TAR Lombardia, nel respingere il ricorso, ha ritenuto infondata questa censura, non potendo ammettersi “una interpretazione, qual è quella patrocinata dalla difesa della ricorrente principale, secondo la quale il titoletto del paragrafo della scheda dell’offerta non dovrebbe essere considerato, trattandosi di un mero espediente grafico (ovvero di una tecnica redazionale), poiché tale modus procedendi costituirebbe un inammissibile intervento “modificativo” dell’offerta che non è consentito né allo stesso offerente, né alla Stazione appaltante (né ad altri soggetti); ciò si pone altresì in contrasto con il principio che impone di privilegiare l’interpretazione letterale degli atti di gara, al fine di evitare l’emergere di significati impliciti o inespressi, che ne rendono incerti il tenore e l’effettiva portata concreta”.
Il TAR Milano, dunque, ha privilegiato un’interpretazione dell’offerta tecnica coerente e conforme alle indicazioni contenute nel capitolato di gara.
Un’interpretazione condivisa anche dal Consiglio di Stato
Tale meccanismo d’interpretazione è stato confermato, nell’ambito di un differente giudizio, anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. V, 4/3/2025, n. 18574. La predetta sentenza ha, infatti, affermato che “l’offerta formulata da un concorrente, ove non presenti espliciti elementi di difformità rispetto alla lex specialis, deve essere interpretata in senso conforme al capitolato, applicando il criterio ermeneutico di conservazione degli effetti ex art. 1367 c.c. Ciò è coerente con il principio del risultato e il favor partecipationis sanciti dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante deve privilegiare un’interpretazione che mantenga efficace l’offerta, salvo che vi siano elementi di manifesta difformità che configurino una controproposta inammissibile”.
Secondo la giurisprudenza, quindi, l’offerta dell’operatore che partecipa alla gara, ove possibile (ossia ove non vi siano “elementi di manifesta difformità che configurino una controproposta inammissibile”) deve essere interpretata conformemente agli atti di gara e in maniera tale da conservarne l’efficacia.